a cura della Commissione Nazionale per la Formazione Continua
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È possibile far accreditare le
ore di riunione settimanali come
eventi formativi per i
fisioterapisti in un centro di
riabilitazione? Durante questi
incontri, oltre che alla gestione
del reparto, si discute e si
prendono in esame problematiche
riabilitative e metodi di
trattamento, cercando di trovare
soluzioni alle molte domande che ci
poniamo nel nostro lavoro. |
Marzia Valli Referente formativa/ riabilitazione |
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I crediti formativi ECM vengono assegnati dal Provider (accreditato a livello nazionale o regionale) ad ogni evento formativo secondo criteri uniformi indicati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in relazione alla durata della tipologia formativa e del numero dei partecipanti. C.f.r. Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 – all. 1 “Linee guida per i manuali di accreditamento dei Provider nazionali e regionali/province autonome”; Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010.
aprile 2013 |
Maria
Linetti |
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Esiste un regolamento in merito ai diritti e doveri dei partecipanti agli eventi ECM? Nello specifico mi interesserebbe avere informazioni in riferimento al numero di ore minime di presenza necessarie per la validità del corso. |
Manuela Sciacca |
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Nel documento “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010 – pag. 5 - vengono resi obbligatori per il discente:
Inoltre nella tabella a pag. 7 – Criteri per l’attribuzione di crediti nelle diverse tipologie di formazione ECM (colonna VERIFICHE) - viene indicata la presenza obbligatoria per ottenere l’attribuzione dei crediti formativi che, in base alla tipologia formativa può variare dall’ 80 al 100% della durata dell’evento.
aprile 2013 |
Maria
Linetti |
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Nel caso in cui per problemi tecnici la location di un evento residenziale non potesse essere disponibile per il giorno dell'evento, anche se trascorsi i 30 giorni previsti per le modifiche dell'evento, è possibile svolgere il corso presso un'altra sede? |
Antonella
Vargetto |
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Premesso che l’evento formativo deve essere inserito, completo di tutti gli elementi ad esso riconducibili, fino a 30 giorni dall’inizio, si informa che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in occasione della riunione del 18 aprile 2012, ha preso le seguenti decisioni in materia di modifiche agli eventi, in vigore dal 1° giugno 2012:
Eccezionali richieste di modifica devono essere inoltrate alla Commissione tramite la funzione “comunicazioni” a disposizione dei Provider (c.f.r.: Sito Agenas – Comunicati 14 ottobre 2011 - Obbligo di comunicazione delle variazioni del Provider).
Per altri dettagli ed eventuali deroghe si rimanda al sito Agenas – Comunicati – 17maggio 2012 - Termini di modifica agli eventi - in vigore dal 1° giugno 2012.
aprile 2013 |
Maria
Linetti |
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Un nostro Partner ci ha chiesto
informazioni circa la
possibilità di assegnare
crediti a professionisti che
vengono dall'estero con un evento
che si svolge in Italia, una sorta
di accreditamento europeo o
comunque internazionale. |
Laura Piane
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Al professionista straniero che partecipa ad un evento in Italia verrà dato l’attestato di partecipazione all’evento con l’indicazione dei relativi crediti che il professionista potrà farsi riconoscere in base alla normativa sull’ECM vigente nel proprio Paese.
aprile 2013 |
Maria
Linetti |
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Nella prima parte dell'anno 2009, a causa di un notevole carico di lavoro, non ho partecipato a molti corsi ECM; l’organizzazione del mio servizio non mi ha consentito di farlo nemmeno per quelli interni alla mia Asl. Nel mese di ottobre, novembre e dicembre di quell'anno avrei dovuto partecipare a una serie di corsi, ma a novembre sono stata allontanata dalla mia sede di lavoro in quanto in stato di gravidanza e in considerazione del fatto che la mia mansione prevede un alto rischio nel contatto con l'utenza. Il mio responsabile nonostante la mia insistenza mi ha impedito di partecipare ai corsi ai quali ero formalmente iscritta, così l'anno è terminato senza che abbia potuto conseguire i 50 crediti previsti ma solo 10. Il responsabile si è giustificato dicendo che nel periodo della maternità non vi è obbligo formativo. L'Aress interpellata a suo tempo ha dichiarato che la regolamentazione in tal senso era di competenza dell'Asl di appartenenza, la quale poteva decidere come riteneva opportuno a riguardo. Vorrei avere il vostro parere. |
Milena Agus |
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Con riferimento alla L.1204 del 30 dicembre 1971 (astensione obbligatoria) la normativa ECM prevede che sono esonerati dall’obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza e successive modificazioni per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.
aprile 2013 |
Maria
Linetti |
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In caso di reclutamento diretto ad eventi Mono-Sponsor residenziali possono essere riconosciute sia le spese di viaggio che quelle di soggiorno? Quale documento è d'obbligo fornire all'atto della registrazione in aula? La lettera d'invito deve essere emessa dall'azienda Sponsor o dalla struttura di appartenenza (ASL/Ospedale)? Qual è il numero mimino di ore per i corsi ECM Mono-Sponsor residenziali? |
Esterina Kalaydjian |
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Lo Sponsor può sostenere tanto le spese di trasferimento quanto quelle di soggiorno dei discenti. Lo Sponsor che invita professionisti sanitari a frequentare un determinato evento formativo, con spese a carico dell’azienda stessa deve, inoltre, fornire al Provider l’elenco con i nomi dei partecipanti invitati all’evento formativo. Tale obbligo vale tanto nel caso in cui i professionisti siano individuati direttamente dallo Sponsor, quanto nell’ipotesi in cui siano selezionati dalla struttura di appartenenza. Ogni professionista sanitario - all’atto della partecipazione all’evento formativo – deve, a sua volta, consegnare al Provider una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito, con firma autografa e leggibile, unitamente ai propri dati anagrafici (codice fiscale, nome, cognome, libero professionista/dipendente, professione, disciplina, nome dello Sponsor). Con riferimento alla durata (ore min e/o max) di un corso di formazione ECM residenziale sponsorizzato, si fa presente che non è prevista alcuna limitazione (c.f.r.: Linee Guida per i manuali di accreditamento dei Provider nazionali/regionali/province autonome, all.1, Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 e Determina della Commissione Nazionale Formazione Continua del 18 gennaio 2011 "Divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli Sponsor" - sito Agenas).
aprile 2013 |
Maria
Linetti |
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È possibile accreditare un evento ECM con le seguenti caratteristiche:
In questo caso la necessità di realizzare il corso presso il centro di formazione dell'azienda Sponsor deriva dalla volontà di utilizzare apparecchiature specifiche nei gruppi di lavoro, che vengono messe a disposizione gratuitamente dallo Sponsor. Quindi lo Sponsor può mettere sul suo sito la brochure del corso?
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Direzione Sideraweb |
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La realizzazione di un corso ECM con le modalità sopra indicate e la relativa pubblicità sul sito internet dello Sponsor è consentita dalla normativa vigente, purché il logo dello Sponsor apposto sulle apparecchiature sia oscurato o siano utilizzati anche macchinari di altre aziende farmaceutiche o produttori di dispositivi medici (c.f.r.: Linee Guida per i manuali di accreditamento dei Provider nazionali/regionali/province autonome, all.1, Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012).
aprile 2013 |
Maria
Linetti |
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La partecipazione ad un Master
esonera sempre dal conseguimento
dei crediti per l'anno di
riferimento? E a questo proposito,
è necessario che il Master
preveda esplicitamente dei crediti
ECM? |
Rossella Lattarulo |
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L’Accordo Stato/Regioni del 19 aprile 2012 ha ritenuto opportuno confermare, per il triennio 2011/2013, il debito complessivo di 150 crediti da acquisire per il triennio 2011/2013 (50 crediti annui, minimo 25, massimo 75). Il documento è reperibile al seguente link: http://ape.agenas.it/documenti/ACCORDO_19_APRILE_2012.pdf.
Si ricorda che:
Inoltre la Commissione Nazionale in data 4 dicembre 2012 ha adottato la seguente determinazione:
aprile 2013 |
Maria
Linetti |
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Sono sociologa e non sono iscritta a nessun albo professionale, ma sarei interessata a sapere quali professionisti sono tenuti all'obbligo dei crediti ECM nelle Aziende Sanitarie Provinciali. |
Silvana
Scorza |
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I destinatari dell’obbligo di aggiornamento nel sistema di formazione continua in medicina (ECM) sono i professionisti appartenenti alle professioni sanitarie (Determina della Commissione Nazionale Formazione Continua del 09 novembre 2010; Sito Ministero della Salute – Elenco delle professioni sanitarie). La professione di sociologo non è compresa.
aprile 2013 |
Maria
Linetti |
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Cosa succede se, per problemi di salute, non è stato possibile acquisire crediti in un anno? |
Anna Toto |
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In caso di gravi malattie di lunga durata gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali di riferimento possono decidere l’esonero dall’acquisizione dei crediti ECM tenendo in considerazione la documentazione prodotta dal professionista attestante la gravità della malattia stessa.
aprile 2013 |
Maria
Linetti |
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Ho letto in un articolo su una rivista ostetrica che uno stage con ruolo di discente, svolto da disoccupata, può essere considerato una modalità flessibile di acquisizione di crediti ECM. È corretto? Se sì come devo fare per l'accreditamento? Il numero minimo di crediti ECM accumulabili in un anno è 20 o 25? Quanti crediti, al massimo per ogni anno, si possono acquisire con la formazione FAD? E infine lo stage post laurea, non retribuito e svolto da disoccupata, può essere considerato per l'accreditamento ECM di quell'anno? Se sì, come dovrei fare? |
Serena Bini |
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L’Accordo Stato - Regioni vigente conferma l’obbligo di acquisizione di 50 crediti formativi annui, con un minimo di 25 e un massimo di 75 ad eccezione dei liberi professionisti per i quali è prevista una modalità flessibile di acquisizione dei crediti/anno (c.f.r. Accordo Stato-Regioni 12 aprile 2012 pag.25). Nel Manuale di accreditamento dei Provider è regolata la valorizzazione dei crediti formativi acquisiti con autoformazione anche attraverso il riconoscimento di attività tutoriali gestite dagli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali di riferimento. In base ai "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM approvato dalla Commissione Nazionale Formazione Continua il 13 gennaio 2010" - pag.6 - pag.15 - nota 4, per la tipologia 8 e 9 (FAD con o senza tutoraggio) non c’è limitazione del numero massimo dei crediti acquisibili dagli operatori sanitari con la FAD e in base alla determinazione della Commissione Nazionale Formazione Continua del 7 febbraio 2013 anche la categoria degli infermieri non avrà più limitazioni dei crediti acquisibili con la FAD. Inoltre comportano l’esonero dall’acquisizione dei crediti formativi ECM i corsi post-laurea con crediti universitari.
aprile 2013 |
Maria
Linetti |
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Ho un quesito in merito alla scheda di valutazione ECM. Fermo restando che la sua compilazione è obbligatoria, vorrei sapere se il Provider, dopo il corso, deve per norma inviarne una copia all'indirizzo e-mail ecmfeedback@agenas.it o deve soltanto tenerla agli atti. |
Gianni Cotugno |
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Tutte le schede di valutazione che non devono essere firmate, devono essere tenute agli atti dal Provider. L’invio della scheda all’indirizzo ecmfeedback@agenas.it è riservato ai discenti nel caso riscontrassero conflitti d’interesse durante lo svolgimento del programma formativo. In questo caso è necessario che la scheda sia firmata in modo riconoscibile. Il Provider è obbligato a fornire ai discenti che partecipano agli eventi formativi sponsorizzati o no, l’indirizzo e la scheda per inviare indicazioni sull’evento stesso alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
aprile 2013 |
Maria
Linetti |
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Sono un medico in pensione da
settembre 2012. Non esercito
nè intendo esercitare la
libera professione ma sono ancora
iscritta all'Ordine dei Medici, per
completare la contribuzione ENPAM
(quota A) sino al compimento dei 65
anni. |
Dina Orlando |
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L’obbligo di acquisire i crediti formativi ECM è vincolato, per le professioni ordinate, all’iscrizione all’Ordine professionale per l’esercizio, attuale o futuro, della professione sanitaria. Per le professioni sanitarie non ordinate il vincolo è relativo all’abilitazione all’esercizio professionale, attuale o futuro.
aprile 2013 |
Maria
Linetti |
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La normativa in materia ECM prevede
l’obbligo di acquisizione dei
crediti da parte dei liberi
professionisti con modalità
flessibili (conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano – 19 aprile
2012 - leggo sul sito www.psy.it ,
- 27 agosto 2012 - riflessioni sul
decreto di riforma degli
ordinamenti pubblicato in G. U. il
14 agosto).
aprile 2013 |
Vincenza
Costantini |
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In base a quanto stabilito nei D.lg.vi 502/92 e 229/99 a partire dal 2002, è stato reso obbligatorio per i professionisti sanitari l’acquisizione dei crediti formativi ECM. Pertanto sono destinatari dell’obbligo di aggiornamento nel sistema di formazione continua in medicina (ECM) e all’acquisizione obbligatoria dei crediti ECM tutti i professionisti appartenenti alle professioni sanitarie, inclusi gli psicologi (c.f.r. Determina della Commissione Nazionale Formazione Continua del 9 novembre 2010; Elenco delle professioni sanitarie – sito Ministero della Salute).
aprile 2013 |
Maria
Linetti |
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Sarei interessata a sapere se l'autocertificazione è obbligatoria in fase di accreditamento. |
Novella
Barison |
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L’autocertificazione di stati, qualità personali, fatti, atti notori è disciplinata dagli artt. 46 e s.s. del D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni. Nella procedura di accreditamento, sia in qualità di Provider provvisorio che standard, l’obbligatorietà dell’autocertificazione concerne le materie disciplinate dalla norma di cui sopra. Si ricorda che la L. n. 183/2011 (legge di stabilità per l’anno 2012) ha modificato l’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, stabilendo che le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’esibizione o la produzione di tali certificati, che dovranno sempre essere sostituiti da autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, prodotte e sottoscritte dall’interessato direttamente all’ufficio che li richiede.
aprile 2013 |
Maria
Linetti |
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Vorrei conoscere il numero di crediti attribuiti ad un relatore per ogni ora di lezione frontale. |
Luca Arduini |
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In base alla normativa “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13 gennaio 2010 – Tabella pag. 17 – p.to 10 Docenza e Tutoring + altro, ad un relatore viene assegnato 1 credito per mezz’ ora di docenza o relazione oppure 2 crediti per ogni ora di docenza o relazione.
aprile 2013 |
Maria
Linetti |
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Sono una Missionaria laica in Congo
e contemporaneamente insegno in una
Università (sono Ginecologa),
per questo motivo vorrei rimanere
costantemente aggiornata. Sono
iscritta all'Ordine dei Medici di
Roma dal 1982. |
Chiara
Castellani |
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Le consigliamo di riscontrare nella banca dati Agenas (indirizzo ape.agenas.it/Tools/Eventi.aspx) -Professionisti sanitari - ricerca eventi - indicando “zero” nella quota di partecipazione, le verranno estratti tutti i corsi a costo zero.
aprile 2013 |
Maria
Linetti |
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Come medico libero professionista ho acquisito crediti ECM da Provider estero mediante attività FAD (autoapprendimento senza tutoraggio), certificati AMA PRA categoria 1. Gradirei sapere:
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Michele Arcangelo
Mussari |
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In merito ai criteri per l'attribuzione dei crediti formativi acquisiti con la formazione individuale all'estero, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua nel corso della riunione del 4 dicembre 2012, sulla base degli accordi Stato-Regioni del 1° agosto 2007 e del 19 aprile 2012, ha stabilito che l’Ordine/Collegio/Associazione professionale di riferimento acquisisce la documentazione del corso e, in base al numero delle ore di programma, rilascia l’attestato ECM considerando il 50% dei crediti con l’ipotesi di 1 credito per ora di formazione; se la formazione supera le 50 ore, viene considerato comunque un limite massimo di 50 crediti formativi ad evento, a cui si applica la riduzione del 50%.
L’Ordine/Collegio/Associazione professionale di riferimento, valutata la documentazione con esito positivo, provvederà ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua e al COGEAPS (c.f.r. sito Agenas – Comunicati 16/01/2013 - Crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all’estero).
aprile 2013 |
Maria
Linetti |
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Sono un medico e volevo chiedere,
per valutare la validità di un
corso, quanto dovrebbe durare una
giornata formativa tipo. |
Giuseppe
Masuzzo |
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La normativa non ha previsto una durata minima o massima giornaliera delle ore di formazione. Il tempo dedicato all’aggiornamento deve corrispondere all’efficacia del prodotto formativo in considerazione della complessità del suo specifico contenuto. Il professionista, sulla base delle richiamate indicazioni, valuta e decide di partecipare.
aprile 2013 |
Maria
Linetti |
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Vorrei conoscere il mio debito di crediti ECM per il biennio 2011-2013. Sono un'ostetrica libero professionista, mi sono laureata il 30 marzo 2011 e ho partorito il 12 settembre 2012. Non ho partecipato, dopo la laurea a nessun evento che rilasciasse crediti ECM. |
Romina
Forchettino |
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Per i professionisti sanitari con l’obbligo di iscrizione ad un Ordine/Collegio professionale, l’obbligo formativo decorre dall'anno successivo all’iscrizione all’Ordine/Collegio professionale. Inoltre nel suo caso, trovano applicazione le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1.204 (astensione obbligatoria) e successive modificazioni in relazione alla quale la normativa ECM prevede l’esonero dall’obbligo di acquisizione dei crediti ECM, nel suo caso, per l’intero anno 2012. Pertanto dovrà acquisire 50 crediti formativi per l’intero anno 2013.
aprile 2013 |
Maria
Linetti |